Nuovo assetto dell'autotrasporto dopo la legge di stabilità 2015

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23/01/2015

Legge di stabilità 2015 - L. 23 dicembre 2014, n. 190 (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99).

Il Ministro Lupi, a metà del mese di novembre 2014, aveva testualmente affermato: “dobbiamo superare la sentenza UE sui costi minimi mantenendo i principi ispiratori degli stessi”; orbene il Ministro è andato oltre, introducendo nella disciplina della Legge di Stabilità elementi concettuali definitori e preliminari ad una riforma radicale dell’Autotrasporto merci all’insegna del liberismo. Ricordiamo che Confartigianato Trasporti ha ispirato diversi emendamenti di modifica che sono stati presentati in sede Parlamentare da vari gruppi politici che li hanno fatti propri ma che l’applicazione della “fiducia” li ha resi vani.

LIMITAZIONE DELLA SUB-VEZIONE

Vengono ampliate le definizioni di Vettore e di Committente ed introdotta quella di Sub – Vettore per renderle funzionali alla nuova disciplina della sub-vezione. La nuova definizione di vettore, considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo “associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete d’imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”, per cui la forma associata che sia sub – vettore non potrebbe sub-affidare l’esecuzione del trasporto ad una impresa sua socia. La norma stimolerà l’aggregazione delle forme associate ampliando la base della compagine sociale. La nuova definizione di Committente prevede che lo sia anche un’ impresa di autotrasporto iscritta all’Albo “che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto” . La portata della norma potrebbe annullare “l’azione diretta” perché crea uno schermo invalicabile da parte dei vettori o dei sub vettori nei confronti dei reali committenti. La definizione di sub-vettore identifica lo stesso come l’impresa iscritta all’Albo o l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio in Italia, “che svolge un servizio di trasporto su incarico di un altro vettore”. Quindi, un’impresa straniera che ha stipulato un contratto di trasporto con un vettore italiano e lo esegue nel corso dell’attività di cabotaggio, nella completa assenza dei controlli, sfuggirà alla prova della “regolarità” imposta al vettore italiano. Il regime della sub – vezione, in sostanza, prevede che:

• Il vettore può avvalersi della sub-vezione solo previo espresso consenso del committente, ed è tenuto a verificare la regolarità del sub vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

• Se il vettore affida il trasporto ad un sub-vettore senza previo espresso consenso del committente, quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

Il sub-vettore non può a sua volta affidare lo svolgimento della prestazione ad un altro vettore, pena la nullità del relativo contratto (fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite). In caso di violazione del divieto di “sub-sub-vezione”, il secondo sub-vettore ha diritto a percepire il compenso già pattuito per il primo sub-vettore, mentre il primo sub-vettore risponde non solo degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi ma anche fiscali.

• Al principio generale è prevista una deroga nel caso in cui l’impresa che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamenti di più partite e spedizioni, ciascuna dipeso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura di carico può ricorrere ad uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi.

ABOLIZIONE DEI COSTI MINIMI PER LA SICUREZZA E IL DUMPING SOCIALE

Una delle giustificazioni avanzate per l’abolizione del previgente sistema dei c.d. “costi minimi” è stata quella di ridurre la catena del trasporto e favorire la regolarità della filiera. Sono stati soppressi e riformulati diversi commi dell’art. 83 bis del DL n.112/2008 prevedendo che nel contratto di trasporto, sia scritto sia verbale, “i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. La libera contrattazione dei prezzi e delle condizioni del trasporto introdotta con il riconoscimento dell’autonomia negoziale delle parti ex art. 1321 e seguenti del Codice Civile dovrebbe essere sempre strettamente legata al rispetto dei principi dell’art. 41 e 42 della Costituzione. A tal proposito, l’Associazione dedicherà una particolare attenzione nella verifica dell’attuazione del “principio di adeguatezza” nonché alla ventilata possibilità della soppressione per gli autotrasportatori di effettuare le rivalse tariffarie tramite i decreti attuativi. Al fine di agevolare l’incontro della domanda con l’offerta di trasporto la Legge di Stabilità prevede che il Ministero dei Trasporti pubblichi ed aggiorni “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi”. Il sito internet del MIT riprenderà a pubblicare le tabelle sui costi di esercizio che non saranno più obbligatorie ma conterranno solo un’indicazione di corrispettivi chilometrici considerati adeguati. Al momento non si conosce, né la legge lo prevede, quale grado di analiticità avranno i nuovi costi d’esercizio.

Sulla regolarità del Vettore (la norma non prevede nulla per l’affidabilità del Committente), le recenti norme prevedono che:

• il committente, prima della sottoscrizione del contratto, deve verificare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore, acquisendo dal Vettore un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3 mesi (DURC);

• entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, (luglio 2015) il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori dovrebbe avere reso operativa una banca dati contenete le informazioni dell’INPS, INAIL Motorizzazione,Assicurazioni e Ministero del Lavoro il cui accesso al relativo sito Internet permetterà agli Organi di Vigilanza ed ai committenti di verificare la regolarità dei vettori;

• il committente che non esegue la verifica di cui sopra è solidalmente obbligato con il vettore e gli eventuali sub-vettori, entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto, (rispetto ai precedenti 5 anni) a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto;

• in caso di contratto di trasporto verbale la responsabilità solidale del committente in caso dimancata verifica non riguarderà solamente gli oneri sopracitati ma anche quelli fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto.

INDICIZZAZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEI PEDAGGI

Un elemento di parziale correzione delle tariffe, contrattualmente pattuite dalle parti, si avrà in presenza di un eventuale aumento superiore al 2% del costo del carburante o delle tariffe autostradali che si verificherà nei contratti di trasporto con una durata superiore ai 30 giorni.

LE RISORSE PER IL SETTORE

Vengono assegnati all’autotrasporto 250 milioni di euro per l’anno 2015 e tali risorse sono considerate strutturali per cui ogni seguente anno saranno riconfermate e ripartite con decreto del Ministero dei Trasporti diconcerto con il Ministero delle Finanze. Per agevolare la competitività e per razionalizzare il sistema dell’autotrasporto italiano, fino al 20% delle risorse (50 milioni di euro) sarà destinato alle imprese che progettano “iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione”. Si attende un apposito decreto regolamentare che disciplini questo aspetto della normativa.

SOPPRESSIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

E’ stata soppressa la scheda di trasporto e tutti i riferimenti alla stessa. Resta in vigore la norma che prevede la conservazione a bordo del mezzo dell’eventuale contratto scritto o, in alternativa, di una dichiarazione che il trasporto è stato disciplinato da un contratto scritto al fine di evitare la responsabilità solidale del Committente per alcune infrazioni alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale commesse dal Vettore.

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

L’azione legale relativa a controversie in materia di contratto di trasporto e di sub-trasporto viene subordinata al preliminare procedimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati. La negoziazione assistita obbligatoria non si applica all’azione diretta ex art. 7 ter del D.Dlgs n. 286/2005 . Inoltre, è prevista la facoltà delle parti di esperire la negoziazione assistita presso le associazioni dicategoria cui aderiscono le imprese, attivabile solo nel caso in cui sia stato sottoscritto un accordo a tal fine (anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria) oppure la previsione sia stata direttamente prevista nel contratto di trasporto. Confartigianato Trasporti in diverse sedi ha sostenuto l’opportunità di sfruttare l’istituto della “conciliazione“.

IDONEITÀ FINANZIARIA: LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione possono dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche mediante un’assicurazione di responsabilità professionale, ma solo per i primi 2 anni di esercizio della professione.

Dal 3° anno in poi, tale dimostrazione è ammessa solo mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La norma specifica che le polizze di assicurazione già presentate dalle imprese prima del 1° gennaio 2015 sono valide fino alla scadenza delle stesse, senza possibilità di un eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente alla scadenza, tali imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria con una delle due modalità di cui sopra, applicabili alle nuove imprese a decorrere dal 3° anno di esercizio della professione. Confartigianato Trasporti è fortemente critica su questo provvedimento e metterà in essere le opportune azioni per una sua riformulazione.

RIMBORSO ACCISE

Dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. La riduzione del 15% del credito d’imposta si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2019 di conseguenza le imprese dell’autotrasporto potranno godere del beneficio fino al 2018. Il nuovo contesto normativo sopra illustrato rende necessario sia per la Committenza sia per i Vettori un approfondimento che è auspicato dalla Confartigianato Trasporti circa le procedure operative da adottare nel prossimo futuro. A tal fine, è sperabile una mobilitazione dai territori per meglio illustrare l’impatto sul mercato dell’autotrasporto merci a cui l’Associazione garantirà la presenza sia sindacale che giuridico-legale.

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Trasporti, Logistica e Mobilità