Formazione in materia di sicurezza: quali sono i soggetti formatori abilitati?

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22/11/2016

Nelle settimane scorse abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di fantomatici "soggetti formatori" che si propongono per effettuare corsi di formazione in materia di prevenzione infortuni. Abbiano chiesto ad Enrico Taponecco, responsabile dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro di Confartigianato, un commento a proposito.

"La normativa è chiara - afferma Enrico Taponecco -  Per volontà del Legislatore, i soggetti formatori abilitati ad erogare formazione sulla delicata materia della sicurezza sul lavoro, sono solo alcuni. Non è possibile improvvisarsi al riguardo".

Questo significa che l'impresa che si rivolge a docenti, anche qualificati, se l'organizzazione del corso non è quella prevista, potrebbe ritrovarsi inadempiente e quindi sanzionabile da parte degli organi di vigilanza?
"Esatto. I docenti devono avere requisiti di professionalità e di esperienza ben precisi, come indicato dal Decreto Formatori, ma anche gli enti, le scuole, le strutture che organizzano il corso sono ben definite dai diversi Accordi Stato-Regioni in materia di formazione".

Possiamo entrare nel merito? Quali sono ad esempio i soggetti formatori che la normativa prevede per la formazione dei datori di lavoro che assumono direttamente l'incarico di Responsabile SPP?
"Ad esempio sono... le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i soggetti che si sono accreditati nel sistema della formazione professionale, le Università, l'INAIL, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i relativi corpi provinciali, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, i fondi interprofessionali di settore nonché gli ordini ed i collegi professionali del settore di specifico riferimento".

Un elenco lungo e complesso.
"Certamente, ma come si può vedere, una struttura privata, un'azienda di consulenza, anche se con esperienza nel settore, se non accreditata regionalmente, non può effettuare formazione direttamente in questo ambito".

La non verifica preventiva del possesso dei requisiti dell'organizzatore del corso espone quindi l'impresa a possibili sanzioni.
"Ogni azienda è libera di partecipare ai corsi di formazione, anche quando obbligatori, effettuati da chi meglio ritiene. Quello che è importante è però la verifica preventiva dei requisiti del soggetto formatore per evitare di incorrere in violazioni di Legge con tutte le conseguenze del caso".

Informazioni:
Ufficio Sicurezza sul Lavoro
Enrico Taponecco,tel.  0187.286632
eMAIL sicurart@confartigianato.laspezia.it


 

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