AUTOBUS: UE: Approvazione regolamento diritti passeggeri di autobus di linea e granturismo

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21/02/2011

 

La Commissione europea accoglie con soddisfazione il voto espresso oggi dal Parlamento europeo, dopo difficili negoziati, a favore di un regolamento sui diritti dei passeggeri di autobus di linea e granturismo.

Strasburgo, 15 febbraio 2011 - La Commissione europea accoglie con soddisfazione il voto espresso oggi dal Parlamento europeo, dopo difficili negoziati, a favore di un regolamento sui diritti dei passeggeri di autobus di linea e granturismo. Dopo il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e per vie d’acqua, anche quello su strada sarà ora oggetto di una serie di diritti specifici per i passeggeri, completando in tal modo il quadro giuridico a tutela degli utenti di tutti i modi di trasporto a livello dell’Unione europea. I passeggeri di autobus di linea e granturismo, in particolare i disabili e le persone a mobilità ridotta, beneficeranno di nuovi diritti che li proteggeranno in tutti gli spostamenti alli’nterno dell’UE. Siim Kallas, vicepresidente della Commissione responsabile dei trasporti, ha dichiarato: Grazie a questo nuovo regolamento, i diritti dei passeggeri si estenderanno anche a chi viaggia in autobus di linea o granturismo. Gli utenti dei trasporti su strada beneficeranno - ovunque e comunque, sul territorio dell’Unione - delle stesse norme di base in materia di qualità dei servizi. Con l’adozione di un regolamento sui diritti dei passeggeri di autobus e pullman, la tutela degli utenti europei riguarderà da oggi tutti i modi di trasporto. Sono molto fiero del fatto che l’Unione europea si sia configurata come il primo spazio integrato al mondo nel quale sono garantiti i diritti degli utenti di tutti i modi di trasporto. L’adozione del regolamento sui diritti dei passeggeri di autobus di linea e granturismo segue di poco l’adozione del regolamento n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che entrerà in vigore nel dicembre 2012. Ora che l’inclusione di tutti i modi di trasporto nella legislazione UE sui diritti dei passeggeri stata portata felicemente a termine, la Commissione predisporrà una comunicazione in cui riesaminerà gli aspetti della tutela dei passeggeri in tutti i settori di trasporto, al fine di aumentarne la coerenza e l’efficacia nel contesto di un trasporto intermodale in continua crescita. Tra i nuovi diritti applicabili ai servizi di lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) figurano: la tutela del passeggero in caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati da incidente stradale (le leggi nazionali non possono fissare un indennizzo massimo inferiore a 220.000,00 euro a passeggero e a 1.200,00 euro a collo); la tutela del passeggero per quanto concerne le necessità immediate di ordine pratico in caso di incidente (con la possibilità di offrire un massimo di due pernottamenti in albergo, per un importo totale di 80 euro a notte);  un’assistenza mirata gratuita per i disabili o le persone a mobilità ridotta sia nelle stazioni che a bordo del veicolo, nonché il trasporto gratuito per gli eventuali accompagnatori; 3. una garanzia di rimborso o reinstradamento su percorso alternativo in caso di overbooking, cancellazione o ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti; un’assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande) in caso di cancellazione o ritardo di oltre 90 minuti per viaggi di durata superiore alle tre ore; più in particolare, in tali eventualità, l’obbligo per il vettore di offrire, se necessario, due pernottamenti in albergo ai passeggeri lasciati a terra, per un importo massimo di 80 euro a notte, salvo in caso di condizioni meteorologiche estremamente sfavorevoli e di gravi calamità naturali; indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti, cancellazione del viaggio e mancato reinstradamento del passeggero su percorso alternativo o rimborso da parte del vettore. I seguenti diritti saranno inoltre applicabili a tutti i servizi (per distanze superiori o inferiori ai 250 km): non discriminazione dei passeggeri basata, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità; trattamento non discriminatorio dei disabili o delle persone a mobilità ridotta e risarcimento in caso di perdita o danneggiamento dei dispositivi che ne agevolano la mobilità in caso di incidente; norme minime in materia di informazione dei passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni di carattere generale sui loro diritti, nelle stazioni e online; sistemi per la gestione dei reclami accessibili a tutti i passeggeri, appositamente predisposti dai vettori; organismi nazionali indipendenti in ogni Stato membro incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni. Prossime tappe Dopo il voto di oggi al Parlamento europeo e a seguito dellapprovazione del Consiglio in data 31 gennaio 2011, il regolamento sarà adottato formalmente domani e pubblicato presumibilmente entro l’estate. L’entrata in vigore avverrà a distanza di due anni dalla pubblicazione.

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