Incentivo occupazione giovani 2017

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31/01/2017

L'Area Lavoro di Confartigianato comunica che il Ministero del Lavoro, in data 11 gennaio 2017, ha pubblicato i Decreti Direttoriali sul nuovo incentivo per le assunzioni di giovani per l’anno 2017.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai datori di lavoro privati che assumano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, giovani: di età compresa tra i 16 e i 29 anni; non siano inseriti in un percorso di studio o formazione; siano disoccupati; privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego; registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

In particolare, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartenga al genere sottorappresentato.

Confartigianato ricorda che il contratto di lavoro dovrà essere a tempo indeterminato, anche in somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante; contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Viceversa, l’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e con contratto e intermittente.

Nel caso in cui l’azienda assuma un ragazzo con i requisiti dinanzi visti, utilizzando il contratto a tempo indeterminato o l’apprendistato, l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto. L’incentivo in questione viene riconosciuto nei limiti massimi di aiuto del 50% dei “costi ammissibili” e cioè dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione del lavoratore. Nel caso in cui, invece, l’azienda preferisca assumere il ragazzo utilizzando il contratto a tempo determinato di durata minima di 6 mesi, l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.

L’incentivo dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. L'Area Lavoro Confartigianato ricorda che per usufruire del beneficio contributivo i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Inps, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. L’Istituto previdenziale effettuerà, a sua volta, una valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare ed in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto.

L’Inps comunicherà, all’azienda interessata, che è stato prenotato, l'importo dell'incentivo. Successivamente alla ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro dovrà effettuare 2 passaggi fondamentali: assumere il lavoratore entro 7 giorni ed entro i successivi 10 giorni dovrà comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’esonero contributivo dovrà rispettare le regole Europee in materia di aiuti di stato e quindi l’azienda non potrà sforare il limite del regime “de minimis", il cui controllo è demandato all’Inps. Lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Restano fuori dalla verifica sull’incremento occupazionale netto, quelle riduzioni del personale avvenute nei 12 mesi antecedenti l'assunzione del lavoratore, qualora vi sia una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.


Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Area Lavoro Confartigianato, Responsabile Marco Carloni, tel .0187286629

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