Jobs Act Autonomi in vigore: cosa cambia

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16/06/2017
Entrato in vigore il 14 Giugno 2017, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto “Jobs Act Autonomi”, ovvero la Legge n. 81/2017 contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” prevede diverse tutele per i lavoratori autonomi, quali ad esempio:
- la piena deducibilità delle spese di formazione o di aggiornamento professionale, iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, entro il limite annuo di 10.000 euro, e accesso alla formazione permanente; per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati, entro il limite annuo di 5.000 euro; per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
- l’obbligo di uno sportello dedicato al lavoro autonomo nei centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro;
il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà adottare uno o più Decreti Legislativi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali;
- le Amministrazioni Pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;
le indennità di maternità per le lavoratrici autonome che spetta, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi;
- la tutela della gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, prevede che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportino l’estinzione del rapporto di lavoro ma la sua sospensione, su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente;
- la possibilità, in caso di maternità e previo consenso del committente, di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;
- la sospensione, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione.
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