Azienda spezzina vs INPS: i rimborsi chilometrici non hanno natura contributiva

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21/06/2017

Un importante risultato è stato raggiunto dallo staff legale di Confartigianato con la sentenza n. 45/2017 del Tribunale della Spezia che opponeva una ditta associata, difesa dall’Avv. Marina Sani all’INPS.

Con tale sentenza è stato confermato che nel caso di rimborsi spese chilometrici l’onere probatorio, gravante sul datore di lavoro che eroga gli emolumenti esenti da contribuzione, è stato compiutamente assolto dalla ditta “producendo le richieste di rimborso spese mensili ed indicando i luoghi ove il lavoratore era comandato ad agire”, dimostrando, dunque, che le somme erogate a titolo di rimborso non avevano natura retributiva.

Il Tribunale sez. lavoro ha respinto in toto le eccezioni da parte dell’Istituto circa la genericità e l'insufficienza della documentazione prodotta, accogliendo il ricorso della ditta e condannando alle spese legali l’Istituto.

Il merito della vicenda riguarda un'opposizione ad un avviso di addebito, notificato alla ditta, con cui l'Inps ha assoggettato a contribuzione somme che la società aveva erogato ad un dipendente come rimborsi a piè di lista per ogni mensilità, ritenendo non sufficiente la documentazione esibita.

L' Inps, fornendo un'interpretazione estremamente restrittiva della normativa, disattesa, poi, dal tribunale, esigeva una documentazione estremamente dettagliata, quale un prospetto con l'indicazione dei singoli percorsi effettuati giornalmente, eventuali scontrini autostradali, ma soprattutto esigeva una lettera di conferimento di incarico specifico per ogni trasferimento, preventivamente firmato dal lavoratore.

L'Istituto, dunque, ritenuta insufficiente la documentazione in possesso della ditta, procedeva al recupero delle somme asseritamente dovute, considerando gli importi erogati, a titolo di rimborsi come retribuzione, su detti importi applicava gli interessi e le sanzioni.

In sede di giudizio la linea difensiva della ditta è stata condivisa dal Tribunale nella persona del Giudice del Lavoro ed è' emerso di tutta evidenza come l'impostazione adottata dall'Inps fosse errata ed in contrasto con la normativa.

Più in particolare negli scritti difensivi è stata richiamato la Circolare n 326/E del 13.12.1997 del Ministero delle Finanze che così inquadra l’indennità chilometrica “…al fine di consentire l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’indennità chilometrica non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di un’espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza ed al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. E’ invece necessario che in sede di liquidazione l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di autovettura usato dal dipendente ed al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”.

Ma soprattutto è stata menzionata l'importantissima sentenza (n. 2419/2012) con cui la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito quale debba essere la documentazione necessaria a rendere il rimborso chilometrico somma non imponibile a fini contributivi, enunciando un principio di diritto che impone una documentazione piuttosto essenziale “l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI”.

 

 

Per ulteriori approfondimenti è possibile prendere contatti con l'Avv. Marina Sani, Piazzale Kennedy, 27 - 19124 La Spezia tel. 0187.413473 - 3385342574

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