Il lavoro intermittente

Tempo di lettura: 3 minuti
03/02/2019
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale o per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso.
 
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso. Più in particolare sono previste due forme: con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla "chiamata" del datore di lavoro oppure senza l'obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato a tale chiamata.

Deve essere stipulato in forma scritta; deve indicare i seguenti elementi: la durata della prestazione lavorativa; le ipotesi che consentono la stipulazione del contratto; il luogo della prestazione; le modalità della disponibilità, se garantita dal lavoratore ed il relativo preavviso di chiamata spettante al lavoratore (mai inferiore ad un giorno); il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore per le prestazioni eseguite e la relativa indennità di disponibilità; le forme e la modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l'esecuzione della prestazione lavorativa; la rilevazione delle presenze; le modalità ed i tempi di pagamento dello stipendio e della eventuale indennità di disponibilità; le misure di sicurezza adottate nel campo lavorativo.

Non è consentito per sostituire lavoratori in sciopero, presso aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi od è in corso una sospensione o riduzione di orario di lavoro per cassa integrazione. Non è consentito inoltre in quelle imprese che non hanno messo "in sicurezza" l'ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: in questo particolare caso, la non effettuazione della valutazione dei rischi, e degli obblighi ad essa collegati, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

In pratica, i contratti di lavoro intermittente si possono applicare nei casi di assunzione di... custodi; guardiani diurni e notturni; portinai; fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa), uscieri ed inservienti; camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere; addetti ai centralini telefonici privati; ecc..

Informazioni
Ufficio Buste Paga e Consulenza del Lavoro
Marco Carloni, tel. 0187.286629
carloni@confartigianato.laspezia.it

 
Servizi: 
Contabilità e Paghe
Formazione e Lavoro
Sicurezza
Altri filtri: 
Donne impresa
Giovani imprenditori
Movimenti