Deve essere stipulato in forma scritta; deve indicare i seguenti elementi: la durata della prestazione lavorativa; le ipotesi che consentono la stipulazione del contratto; il luogo della prestazione; le modalità della disponibilità, se garantita dal lavoratore ed il relativo preavviso di chiamata spettante al lavoratore (mai inferiore ad un giorno); il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore per le prestazioni eseguite e la relativa indennità di disponibilità; le forme e la modalità con le quali il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l'esecuzione della prestazione lavorativa; la rilevazione delle presenze; le modalità ed i tempi di pagamento dello stipendio e della eventuale indennità di disponibilità; le misure di sicurezza adottate nel campo lavorativo.
Non è consentito per sostituire lavoratori in sciopero, presso aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi od è in corso una sospensione o riduzione di orario di lavoro per cassa integrazione. Non è consentito inoltre in quelle imprese che non hanno messo "in sicurezza" l'ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: in questo particolare caso, la non effettuazione della valutazione dei rischi, e degli obblighi ad essa collegati, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
In pratica, i contratti di lavoro intermittente si possono applicare nei casi di assunzione di... custodi; guardiani diurni e notturni; portinai; fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa), uscieri ed inservienti; camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere; addetti ai centralini telefonici privati; ecc..
Informazioni
Ufficio Buste Paga e Consulenza del Lavoro
Marco Carloni, tel. 0187.286629
carloni@confartigianato.laspezia.it