Le responsabilità penali e civili dei consulenti nominati Responsabili SPP

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31/01/2019
La funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  esterno (RSPP), ovvero il professionista designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è particolarmente importante all’interno del sistema di prevenzione dettato dal D.Lgs. 81/2008. Tale servizio deve: provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione ed i sistemi di controllo di tali misure;  elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ed alla riunione periodica nelle aziende con più di 15 addetti; fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi aziendali.

La normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, il D.Lgs. 81/2008, non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ma questo non significa che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati gravi. Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare" (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

Il quadro normativo attuale prevede che il datore di lavoro sia e rimanga sempre il titolare della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile in caso di infortunio sul lavoro. Occorre infatti distinguere il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui, in genere, non risponde il RSPP) derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie.
La giurisprudenza oggi si è attestata nel riconoscere che il RSPP non può non dirsi esonerato da una eventuale responsabilità per colpa professionale: esiste quindi una corresponsabilità del Responsabile SPP con il datore di lavoro per il verificarsi di un evento lesivo tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo.
Se il datore di lavoro non adotta una “doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo l’infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale”.

La responsabilità penale non esaurisce l’ambito delle responsabilità del RSPP “il quale, con l’assunzione dell’incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all’azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione”.
In particolare la responsabilità civile del RSPP si può classificare in due grandi famiglie: la responsabilità extracontrattuale (o “da fatto illecito”): qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Ed anche la responsabilità contrattuale: l’affidamento da parte del datore di lavoro e l’accettazione da parte di un soggetto, dell’incarico di RSPP, si configura in genere come un contratto a prestazioni corrispettive in cui il nominato RSPP assume l’obbligo di svolgere i compiti propri a tale figura, a fronte di un compenso da parte del datore di lavoro.

Il Responsabile SPP ha il compito di individuare in azienda i potenziali pericoli per la salute e per l’incolumità dei lavoratori, di suggerire azioni volte all’eliminazione dei medesimi e di formare ed informare i lavoratori alla prevenzione: se non svolge adeguatamente il proprio ruolo ed omette di prendere in considerazione dei rischi, di eliminarli o di informare i lavoratori sulle modalità di prevenire incidenti e si verifichi un infortunio che può essere considerato ‘tipico’ in relazione al rischio che si è omesso di considerare, risponde penalmente, in concorso con il datore di lavoro o autonomamente, dell’evento occorso.
 

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