Cessazione di attività commerciale, esteso l'indennizzo agli anni 2017 e 2018

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22/01/2020
Dallo scorso 3 Novembre 2019 possono presentare domanda di indennizzo per cessazione di attività commerciale anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività dal 1° Gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini; più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Può beneficiare dell’indennizzo chi esercita:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- agenti e rappresentanti di commercio, che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° Gennaio 2019.

Ricordiamo che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.