Vendita di prodotti alcolici, gli adempimenti in sintesi

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23/01/2020
L'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia e licenza fiscale per gli esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche, che riassumiamo come segue.

In primo luogo la licenza deve essere acquisita prima dell’inizio dell'attività: in sua assenza non si può dare avvio all’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici.
La licenza ha portata omnicomprensiva ed include sia l’attività di vendita che di somministrazione di alcolici.

I soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire: liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati ed altri esercizi commerciali del settore alimentare.
Sono esclusi dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.

Nel caso di smarrimento o distruzione, deterioramento, ecc.., l’esercente ne può richiedere in forma libera un duplicato all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Nel caso di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle Dogane a cui va anche restituita la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo.

Nel caso di variazione della titolarità dell’esercizio di vendita intervenuta nel periodo dal 29 Agosto 2017 al 29 Giugno 2019, occorre procedere all’aggiornamento del titolo abilitativo anteriormente rilasciato mediante sua volturazione con provvedimento espresso.