Arriva il nuovo certificato di regolarità fiscale per gli appalti

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25/02/2020
Tra le novità più rilevanti per le imprese introdotte con il Decreto Fiscale collegato alla manovra economica 2020 c’è la stretta sugli appalti a prevalente utilizzo di manodopera, con nuovi adempimenti per il committente in relazione alla regolarità fiscale e contributiva nei confronti dei lavoratori da parte dell’impresa a cui viene affidata l'esecuzione.
 
La norma impone a carico dei committenti di opere o servizi che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200mila ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Inoltre, per consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice od affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di pagamento suddette ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi però non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti sopra indicati.
Il certificato unico di regolarità fiscale (DURF), con validità quattro mesi dalla data del rilascio, è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. 

Informazioni
Ufficio Appalti
Luca Mafrici, tel. 0187.286649
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