Vendita da asporto - chiarimenti sull’applicazione del DPCM 26 aprile 2020 (locandina scaricabile)

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03/05/2020

La Confartigianato, in riferimento a varie richieste di chiarimenti sull’applicazione nel settore della ristorazione del DPCM 26 Aprile scorso, al cui art. 1 sono stabilite “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, nonché sulle misure igienico-sanitarie che debbono essere adottate dal ristoratore, fornisce alle imprese i seguenti elementi di interpretazione.

Nella sopra citata disposizione al comma aa) oltre ad essere riconfermata a partire dal 4 maggio prossimo la possibilità di effettuare la “consegna a domicilio” viene espressamente consentita alle imprese rientranti nell’attività di ristorazione di cui al codice ATECO 56 (bar, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-away, etc.) la possibilità di vendere con modalità da asporto.

Viene specificato che in tal caso debbono essere adottate le misure precauzionali in analogia con quanto previsto per le attività di commercio al dettaglio ovvero il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e, riteniamo, anche se non espressamente prescritto, l’uso delle mascherine.

Viene vietata pertanto la possibilità di consumare sul posto i prodotti nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita dove viene impedita anche la semplice sosta, sempre al fine di evitare assembramenti. A tal proposito sottolineiamo per esempio che nelle gelaterie sarà possibile vendere il gelato nelle vaschette apposite o eventualmente anche nelle coppette purché confezionate ma non certamente con i coni.

Nulla viene indicato per quanto riguarda le modalità di vendita, quando invece nelle ordinanze di alcune Regioni (tra cui la Liguria) emanate in precedenza, si prevede esplicitamente che la vendita per asporto si può effettuare dietro prenotazione telefonica o on line. In effetti anche se non esplicitata nel DPCM questa modalità secondo noi sarebbe preferibile, onde evitare eventuali assembramenti nei pressi dei locali, tanto più che nel DPCM è disposto divieto di sostare nelle vicinanze dei locali e magari qualche zelante organo di controllo si può ritenere legittimato ad intervenire in presenza di file per entrare nei locali.

Tra l’altro la modalità dell’ordinazione preventiva facilita anche il lavoro del ristoratore permettendogli di programmare la produzione soprattutto in questa fase di ripartenza in cui non si possono ancora quantificare i livelli di consumo attesi.

Per quanto riguarda le misure igienico sanitarie da adottare ai fini dello svolgimento dell’attività queste sono indicate nell’allegato 5 al DPCM dal titolo “Misure per gli esercizi commerciali”, che possono essere adottate in analogia anche dai ristoratori e che qui di seguito riassumiamo:

 Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia nei locali, che all’esterno in attesa di entrare con adeguata informazione per la clientela.

 Utilizzo di mascherine nei locali da parte del personale e della clientela soprattutto dove non è garantito il distanziamento interpersonale. 

 Accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani in prossimità della cassa. 

 Locali puliti ed igienizzati con frequenza di almeno due volte al giorno con adeguata aereazione e ricambio d’aria. 

 Accesso ai locali una persona alla volta con presenza massima di due operatori in locali di ampiezza fino a quaranta metri quadrati; diversa regolamentazione in locali di metratura superiore in funzione della disponibilità degli spazi.

A fondo di questo articolo è possibile scaricare una ipotesi di locandina da affiggere all’esterno dei locali per fornire alla clientela utili indicazioni sulla vendita per asporto.