ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE: AMBIENTI E IMPIANTI DI AEREAZIONE

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05/05/2020

A seguito di numerosi quesiti, forniamo alcune indicazioni in merito al concetto di sanificazione ed ai requisiti necessari per effettuare tale attività.

Il termine "sanificazione" appare infatti utilizzato come sinonimo di disinfezione, cioè quella serie di operazione finalizzate a eliminare gli agenti patogeni, ripristinando una condizione di salubrità delle superfici e degli ambienti.

Deve tuttavia essere rilevato in premessa che nella normativa vigente il settore della attività di di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione è regolato da una legge di Settore che chiarisce e definisce gli ambiti, le attività ed i requisiti tecnico professionali.

Pertanto Alla domanda

  1. se le imprese di pulizia possono svolgere “attività di sanificazione”, in relazione alla specifica definizione legislativa la risposta non può che essere negativa, perché le dette imprese non possiedono i prescritti requisiti professionali per lo svolgimento di tali attività. Deve tuttavia mettersi in evidenza che Confartigianato, in merito, ha intrapreso un serrato confronto con i Ministeri competenti affinché venga chiarito al più presto cosa debba intendersi con il termine sanificazione, utilizzato in modo atecnico in numerosi provvedimenti, non da ultimo nel cosiddetto Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). A tale proposito, Confartigianato ha inviato una lettera al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, e al commissario Colao, nella quale si evidenza che, a nostro avviso, appare chiaro che, nell’attuale contesto, la parola “sanificazione” debba intendersi riferita all’accezione comune di disinfezione (espletata a seguito della pulizia).

  1. Alla specifica domanda che viene posta dal settore “Imprese di Pulizia” in merito a cosa scrivere in fattura, vale a dire se è possibile scrivere per una impresa di pulizia (non abilitata alla sanificazione) che ha “sanificato” i luoghi oggetto dell’intervento, la risposta ancora una volta è negativa, per le ragioni già espresse.

Altra domanda posta è in merito a chi può svolgere professionalmente la “sanificazione degli impianti aeraulici”, dubbio che sta generando problemi tra operatori appartenenti alla categoria delle imprese di sanificazione e a quella degli impiantisti, in relazione a chi abbia la competenza e con quali modalità effettuare gli interventi.

Si comprende facilmente che il dimensionamento e la progettazione di tali impianti dipende dalle caratteristiche fisiche dei locali che si devono trattare. A seconda della tipologia verranno poi messe in atto azioni diverse per ottenere il risultato di corretto mantenimento degli impianti.

Per la regola generale sopra indicata, sono abilitate a certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo le imprese abilitate alla sanificazione, mentre, per agire sull’impianto, potrebbe essere necessaria anche la presenza del tecnico preposto alla manutenzione dell’impianto.

In generale, comunque, si può considerare che tutte le componenti dell’impianto che possono essere considerate come spazi confinati (i canali e tutti gli accessori) sono di competenza del sanificatore mentre le parti esterne possono essere trattate dall’impiantista.

Come noto gli installatori di impianti sono preposti alla manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento dell’aria (e quindi deputati alla pulizia e disinfezione degli apparati filtranti e nel caso alla sostituzione del pacco filtrante).

Le indicazioni fornite dagli Enti locali ci inducono a ritenere che il termine sanificazione sia inteso nell’accezione comune come all’inizio indicato (successione delle fasi di pulizia e disinfezione) e non come attività di sanificazione come qualificata dalla legge di settore.

Ricordiamo che la manutenzione degli impianti di aerazione degli ambienti confinati è un preciso obbligo del datore di lavoro previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 nell’allegato IV paragrafo 1.9.1)

Da questo adempimento discende tutta una serie di documentazione tecnica che potrete è possibile valutare e visionare nella pagina dell’INAIL dedicata all’argomento dove si possono consultare procedure e linee guida.

Suggeriamo, comunque, di allegare alla fattura l’esatta descrizione della prestazione resa, con le fasi di lavoro svolte ovverosia l’indicazione di aver svolto attività di pulizia e di disinfezione, Indicando luoghi/superfici trattati, i nomi dei prodotti utilizzati e nel caso allegando le relative schede tecniche. Ci raccomandiamo anche di indicare la data in cui sono stati erogati i servizi.

Integrazioni al Protocollo del 14 marzo 2020 Paragrafo 4: pulizia e sanificazione

Viene stabilito che nelle aree a maggiore endemia nonché nelle realtà aziendali con casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario provvedere - prima della riapertura - ad una sanificazione degli ambienti di lavoro: il riferimento è alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, in base alla quale, dopo una fase preventiva consistente nel lavare i locali con acqua e con i comuni saponi, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% (candeggina). Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, viene suggerito l’utilizzo di etanolo (alcool etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

I Protocolli sulla sicurezza non richiamano quindi l’attività di sanificazione come quella svolta dalle relative specifiche imprese.

Il rapporto ISS n. 5/2020, in materia di sanificazione di ambiente nel quale si sia registrato un caso sospetto di COVID-19, coerentemente a quanto sopra definisce la sanificazione “come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione”, aggiungendo che “la sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute“.

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