F-GAS

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05/03/2021

Ricordiamo alcuni elementi di interesse per le imprese in materia di F-GAS.

REGISTRO TELEMATICO

E’ prevista la Cancellazione d’ufficio dal “Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate”  per i soggetti che, già iscritti al Registro prima del 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto) che non hanno provveduto, negli 8 mesi successivi, a certificarsi o ottenere l’attestato previsto.

Tale provvedimento è contenuto nel regime transitorio del decreto 146/2018 con cui il Ministero dell’Ambiente ha dato seguito alla previsione di legge contenuta nell’articolo 21, comma 7 .

Si ricorda che per gli impiantisti che intendono operare su apparecchiature contenenti FGAS, la procedura prevista agli articoli 7 (per le persone fisiche) e 8 (per le imprese) prevede:

a) Richiesta di iscrizione, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale

b) Presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati corredata della richiesta al Registro di cui sopra

c) Infine entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro:

- Le persone fisiche dovranno sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008

- Le imprese dovranno certificarsi (“dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B  2.1”).

VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI

Ulteriore proroga della validità delle certificazioni

La validità delle certificazioni scadute o in scadenza viene prorogata al 29 luglio, a seguito della proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza.

PRATICHE OPERATIVE

Affidamento ad altro manutentore

La Banca Dati non consente di effettuare ricerche su apparecchiature censite e comunicate da altre imprese.

Pertanto, al fine di garantire la continuità e lo storico del registro, nel caso di specie, la Banca dati consente alla impresa subentrante di procedere in 2 modalità:

- Inserendo il codice univoco dell’apparecchiatura fornito dallo stesso operatore oppure

- Inserendo ex novo i dati dell’apparecchiatura. In questo caso, attraverso un algoritmo il sistema cerca, sulla base delle informazioni fornite dall’utente, di individuare i possibili candidati. Se l’utente “riconosce” tra i candidati, l’apparecchiatura di suo interesse può recuperare il codice univoco dell’apparecchiatura.

Ricordiamo che gli interventi comunicati alla Banca dati Fgas non sono modificabili, pertanto, come suggerito dal Ministero gli eventuali “storni” e conseguente nuova comunicazione devono essere comunicati entro i 30 gg dall’effettuazione dell’intervento.

Qualora ciò non fosse possibile, per motivi ben definiti e non prevedibili, sarà necessario indicare, nel campo osservazioni, oltre i riferimenti della comunicazione stornata, la motivazione dello storno in modo chiaro e definito. In ogni caso, l’Autorità competente, in caso di accertamento, potrebbe comunque ritenere infondato il motivo dello “storno” e la successiva comunicazione (effettuata oltre i 30 gg previsti dalla normativa) e procedere con l’eventuale applicazione della sanzione prevista all’articolo 6 del d.lgs. 163/2019.

REQUISITI E ABILITAZIONE

Verifica certificazione

L’abilitazione alle lettere c) e g) di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, come altre abilitazioni/iscrizioni si intendono prerequisito delle imprese necessario per operare. Il CAB non deve verificare il possesso di tali abilitazioni/iscrizioni per il rilascio della certificazione all’impresa.

 

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