Centri estetici e centri benessere: dove è previsto l’obbligo del Green Pass

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02/08/2021

A partire dal prossimo 6 agosto, il DL “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” stabilisce che sarà possibile accedere ad alcune attività solo se in possesso di un green pass comprovante:

- effettuazione di almeno la prima dose di vaccino;
- guarigione dall’infezione (validità sei mesi);
- tampone negativo (validità 48 ore).

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Tale misura non riguarda i centri estetici, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere. Poiché spesso alcune attività possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli sia il codice attività. Nello specifico:

- sono esclusi dall’obbligo di verifica i centri estetici con codice attività 96.02.02
sono soggetti all’obbligo di verifica i centri benessere con codice attività 96.04.10, a prescindere dai trattamenti erogati e anche nel caso di trattamenti estetici e di presenza di cabina di estetica all’interno.

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Estetisti
Palestre e centri termali