SEMPLIFICAZIONI: Collaudo art. 75 per NCC, Taxi e Servizio di linea trasporto di persone

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05/08/2021

 

Il decreto ministeriale del 26 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in vigore dal 30 luglio 2021 individua i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (1), a servizio di piazza (2) o a servizio di linea per trasporto di persone (3), soggetti all'accertamento tecnico di cui all'art.75 comma 2 CdS., stabilendo, nell’ottica della semplificazione, che l’immissione in circolazione di tali i veicoli può avvenire in via amministrativa, senza la preventiva visita e prova prevista dall’art. 75 del Codice della strada.

Continuano invece ad essere assoggettati all’accertamento di “visita e prova", prima dell’immissione in circolazione i seguenti veicoli:

  • autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  • veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento;
  • veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva;
  • veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

Si fa presente che con circolare Ministeriale si prevede altresì, che nel caso in cui i veicoli precedentemente indicati con (1), (2) e (3) risultino immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione oppure revisionati da oltre un anno, sono anch’essi soggetti all’obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e ad accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione.

Sulla carta di circolazione dovrà essere pertanto trascritta la seguente annotazione: “Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione”.

Tali veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt.75 e 78 del Codice della Strada.

Vi rimandiamo, per approfondimenti, al testo della Circolare Ministeriale allegata.

Categorie: 
Trasporti, Logistica e Mobilità