Informative al lavoratore sulle sue condizioni di lavoro, ecco le nuove disposizioni a partire dal 1° agosto 2022

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11/08/2022

È stato pubblicato il decreto legislativo (per leggere integralmente cliccare qui) riguardo le condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea che introduce disposizioni sui diritti minimi e sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro.

La disciplina degli obblighi informativi dei datori di lavoro viene estesa alle tipologie contrattuali non standard come i contratti di prestazione occasionale e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il decreto estende in modo generalizzato i nuovi obblighi connessi all’avvio dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo che si applicano:

  • su richiesta del lavoratore, anche ai rapporti in essere alla data del 1° agosto: il datore, o il committente, sono tenuti a fornire, aggiornare o integrare le informazioni entro 60 giorni;
  • per le nuove assunzioni, le disposizioni saranno applicabili dal 13 agosto 2022.

Sono esclusi dagli obblighi informativi i rapporti di:

  • lavoro autonomo, ad eccezione che non rientrino nella fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative
  • breve durata,
  • agenzia e rappresentanza commerciale,
  • collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro da parte del coniuge, dei parenti e affini entro il terzo grado, che siano con lui conviventi.

I datori dovranno fornire ai lavoratori molte più informazioni rispetto al passato dal momento della stipula del contratto in maniera diretta, non mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato:

  • durata e le condizioni del periodo di prova
  • i diritti alla formazione,
  • le condizioni relative al lavoro straordinario e le informazioni riguardanti i sistemi di sicurezza sociale,
  • la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti.

Quando la programmazione del lavoro è interamente o in gran parte variabile, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore le ore ed i giorni in cui gli può essere chiesto di lavorare, la durata minima del preavviso che riceverà prima dell’incarico ed indicare le condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.

Le informazioni devono essere rese in modo chiaro e trasparente in formato cartaceo ed elettronico, devono essere conservate e rese accessibili ai lavoratori mentre la prova della trasmissione o della ricezione deve essere conservata dal datore per i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro.

Viene inoltre integrato l’elenco delle informazioni che il datore deve fornire:

  • identità del co-datore di lavoro, ove presente;
  • in caso di mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, la possibilità di indicare che il lavoratore è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
  • la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • il diritto di ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  • la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;
  • le modalità di pagamento della retribuzione;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, in caso di organizzazione in tutto o in gran parte prevedibile;
  • in assenza di un orario normale di lavoro programmato, il diritto di essere informato che il lavoro si svolge secondo modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili e di conoscere la variabilità della programmazione del lavoro, l’eventuale esistenza di un minimo delle ore garantite e l’ammontare della loro retribuzione, nonché le ore e i giorni in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa e il periodo minimo di preavviso;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  • indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati.

Le informazioni dovranno essere comunicate mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto di lavoro scritto o della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore dovrà poi essere informato dei mutamenti del rapporto di lavoro: il datore dovrà notificargli qualsiasi variazione, ad eccezione di quelle normative, non più entro un mese dall’adozione della modifica bensì il giorno antecedente al prodursi degli effetti della modifica stessa. Tali obblighi sono estesi anche al committente di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché alle prestazioni di lavoro occasionale.

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