Genova Botteghe storiche e locali di tradizione

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13/05/2011

Il Comune di Genova ha modificato la normativa in materia di esercizi commerciali e artigianali di lunga tradizione, in osservanza a quanto contenuto nell’art. 16 della Legge Regionale n. 10 del luglio 2002.

La Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2011 stabilisce che si costituiscano due Elenchi, rispettivamente delle “Botteghe Storiche” e dei “Locali di Tradizione” per gli esercizi che, avendone le caratteristiche, desiderino farne parte.

Si elencano, di seguito, le caratteristiche e i criteri di appartenenza che contraddistinguono le due tipologie, affinché possiate agevolmente verificare la corrispondenza di tali caratteristiche e criteri alle condizioni della Vostra attività.

Qualora si verifichino le condizioni e sia di Vostro interesse l’inserimento del Vostro esercizio in uno dei due elenchi potrete presentare la domanda di riferimento, con apposita modulistica che potrete richiedere ai nostri uffici, che dovrà essere fatta pervenire alla Camera di Commercio di Genova.

Una apposita Commissione verificherà la documentazione e provvederà alla redazione dei due elenchi, comunicando alle aziende richiedenti il risultato e consegnando uno specifico attestato a quelle che dimostreranno di possedere i requisiti richiesti.

BOTTEGA STORICA

Può essere concessa la qualifica di “Bottega Storica” ai locali che – avendo 70 anni di attività – rispondano ad almeno tre dei criteri di seguito indicati:

 

  • Gli elementi architettonici

Si considerano tali le strutture edilizie, esterne ed interne al locale, la cui realizzazione in base a valutazioni certe o ragionevolmente presumibili, dati da oltre 70 anni. Sono strutture edilizie quelle delle insegne, delle vetrine e degli ingressi, ove realizzate in forme e con materiali non amovibili o comunque da considerare immobili per destinazione; i pavimenti, le decorazioni murarie ed i rivestimenti in qualsiasi materiale, i banconi e gli altri arredi in marmo, pietra o altro materiale edilizio, le scale di struttura tipica, gli infissi ed altri arredi non rimuovibili in metallo, le vetrate. Tali elementi dovranno essere conservati in misura non inferiore al 70%.

 

  • Gli arredi

Si considerano tali gli elementi facenti parte del mobilio di servizio connesso alla fruizione commerciale, la cui realizzazione, in base a valutazioni certe o ragionevolmente presumibili, dati da oltre 70 anni. Sono arredi le porte, le vetrine e le insegne non comprese fra quelle di cui al punto a), gli armadi, i tavoli, gli espositori, i banconi in legno o comunque in materiale non edilizio; le sedie, le specchiere, gli scaffali, le librerie, i tendaggi, i lampadari e gli altri tipi di lampade; i tappeti, e in genere quanto risulta necessario ai fini dell’esercizio dell’attività della bottega. Tali elementi dovranno costituire l’arredo del locale in misura non inferiore al 70%. Da tale percentuale si escludono eventuali inserimenti, obbligatori aifini delle norme di sicurezza e igiene, e non altrimenti realizzabili.

 

  • Le attrezzature

Si considerano tali gli elementi necessari all’esercizio dell’attività svolta nella bottega, sia ai fini di produzione, sia di vendita o somministrazione di beni e servizi, la cui realizzazione, in base a valutazioni certe o ragionevolmente presumibili dati da oltre 70 anni. Sono attrezzature gli strumenti di ogni genere utilizzati nella lavorazione e preparazione e vendita di prodotti e servizi, con particolare ma non esclusivo riferimento agli alimentari; il vasellame di ogni tipo, modello e materiale; gli oggetti in vetro, cristallo, metalli e simili; la posateria; le tovaglie e relativo corredo, gli strumenti, e le macchine da calcolo e da misura. Tali attrezzature dovranno costituire almeno il 70% di quelle utilizzate nell’esercizio dell’attività commerciale ovvero essere comunque conservate, qualora il loro uso non sia più consentito in applicazione di norme relative alla sicurezza e all’igiene.

 

  • I documenti

Si considerano tali tutti gli elementi, manoscritti, stampati, figurativi o in qualsiasi altro supporto e tecnica, conservati presso il locale ovvero, nei casi di particolare difficoltà, delicatezza o rarità, visibili su richiesta dagli studiosi ed eventualmente esposti in riproduzione nella bottega, che attestino la continuità nel corso del tempo delle attività svolte nel locale storico da almeno 70 anni, la eventuale frequentazione di personaggi illustri o legami con la storia e la letteratura.

 

  • Il contesto storico-ambientale

Si considera tale l’ambiente edilizio ed urbanistico connesso al locale, sia relativamente ll’edificio in cui esso si trova, sia per quanto riguarda l’insieme della zona circostante, considerato in un’area di ampiezza collegata al potenziale contesto di fruizione tradizionale della bottegae relativa sia alle immediate vicinanze sia agli accessi più significativi. Tale contesto deve mantenere, nei suoi elementi distintivi, una qualità ambientale di rileievo e non avere subito trasformazioni tali da rendere sostanzialmente non recuperabile la struttura tradizionale del tessuto urbano nei suoi aspetti costitutivi essenziali.

 

 

LOCALI DI TRADIZIONE

Può essere concessa la qualifica di “Locale di Tradizione” ai locali la cui attività dati da oltre 70 anni, ma non presentino altre caratteristiche specifiche.

Per presentare la domanda, oltre agli appositi moduli d’iscrizione (che potrete richiedere al nostro indirizzo di posta elettronica info@artigianato.genova.it o telefonando al numero 010.816051) si dovrà allegare:

  • una relazione sulla vita della “bottega “ o del “locale di tradizione” dalla costituzione ad oggi;
  • copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attivitrò o della costituzione (obbligatoria), qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;
  • altro materiale storico in copia (ad esempio fotografie d’epoca, rappresentazioni grafiche di marchi aziendali (facoltativa);
  • fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità (obbligatorio).

 N.B. Coloro che hanno già presentato alla Camera di Commercio domanda di iscrizione al Registro delle Imprese storiche Italiane, sono esentati dal presentare la documentazione di cui sopra.