La Cassazione: la formazione “domestica” e “fai da te” non ha valore

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23/06/2017
Una sentenza del mese scorso della Suprema Corte (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 Maggio 2017 n.12561) ha, ancora una volta, riaffermato il principio secondo cui “se è vero che la effettiva formazione è costituita da una pluralità di momenti e da un insieme di obblighi che si integrano, rappresentando piuttosto un processo formativo; non è vero tuttavia che esista un modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla legge nella sua scansione dinamica e funzionale.”
"Questo perché - chiarisce la Cassazione - il modello legale di formazione “è un modello di prevenzione ineludibile, che non è rimesso alla discrezionalità del datore; tanto più quando si tratta di formazione all’utilizzo di mezzi pericolosi, come i carriponte; e che non può essere sostituito dall’addestramento con affiancamento sul campo: senz’altro utile ma non alternativo alla informazione o alla formazione; come peraltro riconosciuto, più volte dalla giurisprudenza (Cass.pen. 20272/2006).”
 
La formazione, l’informazione e l’addestramento sono “momenti diversi; essendo anche logicamente evidente che non possa esservi addestramento all’uso sicuro della mansione senza una preliminare attività di informazione e formazione”.
La sentenza sottolinea che “va pertanto riaffermato anzitutto che la formazione […] deve avvenire in occasione dell’adibizione alle attrezzature di lavoro e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi; essa deve essere sufficiente ed adeguata e deve avvenire durante l’orario di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici…”.
 
Il principio per cui l’affiancamento, il bagaglio di conoscenze pregresse e la socializzazione delle esperienze non si identificano con la formazione e non possono sostituirla era stato affermato già nel 2014 anche da un'altra sentenza della Cassazione.
In materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è certamente vero che una formazione adeguata prevede anche la conoscenza delle esperienze professionali maturate da altri lavoratori; questa non può esaurire l’attività di formazione e va necessariamente inserita all’interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale degli obblighi di Legge, deve prevedere anche dei momenti di verifica dei risultati.
Adempimenti puramente formali e la rapida ed approssimativa informazione data da un lavoratore esperto al lavoratore privo delle necessarie nozioni non può essere considerata un'attività di formazione.
Questo è ancora più evidente per l'utilizzo di macchine complesse, quando le attività devono essere riservate a personale con elevata specializzazione: gli obblighi di Legge non si esauriscono quindi nell’informazione e nell’addestramento sui rischi derivanti dall’utilizzo del macchinario o dell'attrezzatura ma devono tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni.
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