EMERGENZA CORONAVIRUS Decreto 22 marzo 2020: chiarimenti per il settore costruzioni Si a installatori no a edili e serramentisti

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23/03/2020

E' stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020 il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce ulteriori limitazioni sia per quanto concerne le attività economiche sia per gli spostamenti dei cittadini.

Tali misure sono in vigore da oggi, 23 marzo fino al 3 aprile prossimo.

In particolare il Decreto -articolo 1, comma 1, lettera a)- dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non considerate strategiche ed essenziali, ad eccezione di quelle identificate nel testo del Decreto con i rispettivi Codici ATECO.

 

Vediamo in dettaglio i codici inseriti nell' allegato 1 del DPCM:

-42 | Ingegneria civile

42.1COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

42.11Costruzione di strade e autostrade

42.12Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13Costruzione di ponti e gallerie

2.21Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.0Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.22Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.0Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.91Costruzione di opere idrauliche

42.99Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

-43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

 

43.21Installazione di impianti elettrici

43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

- installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e connessioni elettriche, impianti di illuminazione

- installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici

- installazione di impianti fotovoltaici

43.21.02Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

-  cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche, parabole satellitari, impianti di segnalazione d'incendio, sistemi di allarme antifurto

43.21.03Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

Attenzione! : Dalla classe 43.21 sono escluse:

         - costruzione di linee di comunicazione e di linee elettriche

         - il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme antifurto e antincendio

43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29 Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione

 

ATTENZIONE:

a. I codici tradizionali dei lavori in edilizia :

43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI

43.31 Intonacatura

43.32 Posa in opera di infissi

43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

43.39.0 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Non sono compresi nel decreto e quindi non sono autorizzati ad operare!

 

b. I codici relativi all' attività di serramentista:

- 43.32 Posa in opera di infissi

-43.32.0 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

-43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

Attenzione! Dalla classe 43.32 sono escluse:  installazione di porte automatiche e girevoli (43.29), posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno (43.33)

-43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

-46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano

- 46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi

Non sono compresi nel decreto e quindi non sono autorizzati ad operare!

 

Al fine verificare l' effettiva rispondenza del codice Ateco della propria attività è importante quindi:

1.  individuare il codice attività assegnato all' azienda e riportato in visura camerale

2. individuarlo nell' elenco: se non è tra quelli autorizzati l' impresa non potrà operare

 

Per coloro a cui è consentito proseguire con l' attività operativa, resta fermo che lo svolgimento dell’attività è vincolata al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali.

 

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti con una linea diretta dei nostri consulenti

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