Mancata revisione del tachigrafo: il Ministero dell’Interno chiarisce che non comporta la sospensione della patente né la decurtazione dei punti

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05/12/2024

A seguito delle richieste avanzate da Confartigianato Trasporti, Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la sanzione per circolare con un apparecchio di registrazione privo di revisione non può essere contenuta nell’art. 179 del Codice della Strada ma sarà applicato quanto previsto nell’art. 19 della legge 727 del 1978.

In precedenza, se non si effettuava la revisione biennale del tachigrafo, si era soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una summa superiore ai 3.000 euro, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC. Da oggi, il Ministero ha confermato che, qualora un veicolo abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, sarà applicata la sanzione residuale dell’art 19 della legge 727/1978, che comporta una sanzione di euro 52.

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