Ammortamento degli impianti fotovoltaici installati sul tetto

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07/11/2014

L'Area Fiscale Confartigianato comunica che dopo l’emanazione della circolare 36/E/13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione sulla deduzione delle quote di ammortamento degli impianti fotovoltaici, distinguendo in buona sostanza due possibili fattispecie:


1) per gli impianti installati a “terra” (ad esempio terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell’ammortamento applicando l’aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all’industria);
2) per gli impianti installati sul tetto dell’edificio (tipicamente il capannone), il bene è qualificato come immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel caso è necessario variare la rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la predetta condizione.

Se l’impianto è qualificabile come “immobile” (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell’ammortamento avviene con la stessa aliquota dell’immobile sottostante, trattando di spesa che incrementa il valore dell’immobile stesso. Pertanto se l’ammortamento dell’immobile avviene ad aliquota del 3%, anche la spesa per l’impianto sarà dedotta con la medesima aliquota.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono fatti salvi i comportamenti tenuti nei precedenti esercizi, conseguenti ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 46/E/07 che individuava l’impianto come bene mobile con conseguente deduzione dell’ammortamento ad aliquota del 9%. La posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria deve essere valutata anche in relazione al trattamento previsto dai principi contabili nazionali i quali affermano che laddove siano compresi nell’immobilizzazione componenti con vita utile differente rispetto al bene “principale”, l’ammortamento di tali componenti sia effettuato in modo autonomo rispetto al bene in cui sono inseriti: è il caso dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio, in quanto bene “autonomo” e con una vita utile differente rispetto all’immobile si cui è inserito.

Si pone quindi il problema di coordinare il procedimento previsto dai principi contabili con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate: a) secondo l’Agenzia delle entrate l’aliquota di ammortamento dell’impianto fotovoltaico qualificato come bene immobile “autonomo” è pari al 4%; b) civilisticamente la vita utile del bene potrebbe essere agganciata al periodo di spettanza della tariffa incentivante (20 anni), con conseguente ammortamento in misura pari al 5%.
In tale ipotesi, quindi, si verrebbe a creare un disallineamento tra ammortamento civilistico e ammortamento deducibile fiscalmente, con conseguente necessità di ripresa a tassazione nel modello Unico della relativa differenza che sarà recuperata al termine dell’ammortamento civilistico in cui verranno dedotte le residue quote di ammortamento fiscale. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Area Fiscale Confartigianato, Katia Orsetti, tel. 0187.286630.
 

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