Legge delega Jobs Act: un primo approfondimento

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09/12/2014

Approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge cosiddetto Jobs Act, recante una serie di deleghe al Governo volte a porre in essere un’ampia riforma delle regole dei rapporti di lavoro e del mercato del lavoro. La legge delega dà attuazione alla seconda parte della riforma del lavoro annunciata dal Governo Renzi ad inizio legislatura: la “prima fase” della riforma è stata, infatti, realizzata con il D.L. n. 34/2014 (convertito in legge n. 78/2014) che ha, tra l’altro, introdotto importanti novità in materia di contratto a termine e apprendistato. I principi di delega contenuti nel provvedimento dovranno essere tradotti, entro 6 mesi, in specifici decreti legislativi. Molte le novità sugli ammortizzatori sociali, la finalità dell’intervento è quella di assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro. Saranno, quindi, rivisti i criteri di utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria (CIGO e CIGS), semplificandone le procedure burocratiche ma anche impedendo l'accesso a questi strumenti quando c'è stata la cessione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa o quando non sono stati presi in considerazione strumenti alternativi, quali la riduzione dell'orario di lavoro ed i contratti di solidarietà. L’obiettivo è quello di far tornare la CIG al suo iniziale ruolo di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per crisi aziendali temporanee e non di ammortizzatore sostitutivo della indennità di disoccupazione. Nello stesso tempo, si prevede il rafforzamento dei contratti di solidarietà e l’estensione dell'ASpI anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento. Sotto il profilo della contribuzione dovuta per gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, è prevista una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici e la riduzione delle aliquote di contribuzione ordinarie, con la rimodulazione delle stesse tra i settori, in funzione dell'effettivo impiego. Con riferimento ai nuovi strumenti di sostegno al reddito si prevede, inoltre, il rafforzamento del principio di condizionalità, in virtù del quale i beneficiari dei relativi trattamenti devono partecipare a programmi di politica attiva pena la perdita del trattamento stesso. Si segnala, infine, che la delega prevede la revisione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012, con fissazione di un termine certo per il loro avvio, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione. Il Jobs Act intervienere anche sui servizi per il lavoro e politiche attive. La finalità dell’intervento è quella di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva su tutto il territorio ed assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative. Il provvedimento vuole riformare il funzionamento del mercato del lavoro attraverso l’integrazione delle politiche attive e passive, un miglior coordinamento a livello nazionale finalizzato anche a passare da politiche episodiche ad un quadro di intervento stabile. Si prevede, in particolare, una razionalizzazione degli incentivi all’assunzione, per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, unitamente all’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione finalizzata alla gestione integrata delle politiche attive e passive ed al rafforzamento della cooperazione pubblico/privato per un migliore incontro domanda/offerta di lavoro. Allo scopo di promuovere il collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure di reinserimento, la legge prevede l’introduzione del c.d. contratto di ricollocazione, che veda come parte i servizi pubblici per il lavoro e gli operatori privati accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, a fronte dell’effettivo inserimento, proporzionate alla difficoltà di collocamento. Sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti, i commi 5 e 6 recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevedendo, in particolare, la riduzione degli atti amministrativi di gestione del rapporto di lavoro, l’eliminazione e semplificazione delle disposizioni interessate da contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi, l’unificazione delle comunicazioni alle PP.AA. per i medesimi eventi, ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti, nonché lo svolgimento in via telematica di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi connessi alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro unitamente ad una revisione del regime sanzionatorio. La legge delega prevede il riordino delle forme contrattuali e delle tipologie dei relativi contratti nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Nell'esercizio della delega è prevista l’adozione di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. In particolare, la legge prevede una ricognizione delle forme contrattuali esistenti in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle stesse. In tale ottica, il provvedimento prevede la promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente, in termini di oneri diretti ed indiretti, rispetto ad altre tipologie. Estremamente importante è l’introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Si tratta di una misura finalizzata a rendere più fluido il mercato del lavoro e che si propone il superamento dell’art. 18, dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/70). Con riferimento a tale ipotesi, il provvedimento specifica che il diritto al reintegro sul posto di lavoro sarà limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori, e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, che saranno individuate in sede di decretazione delegata. Per i licenziamenti economici viene, invece, esclusa la possibilità del reintegro nel posto di lavoro prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio. Verranno, inoltre, previsti tempi certi per l'impugnazione del licenziamento. Il contratto a tutele crescenti, quindi, come chiarito anche dal relatore del provvedimento (sen. Ichino), non costituirebbe un tipo contrattuale diverso rispetto all’ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma starebbe ad indicare solo una nuova disciplina dei rapporti a tempo indeterminato che saranno instaurati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo di questa parte della delega. Il decreto attuativo – che come preannunciato dal Governo dovrebbe essere pronto già per la metà del corrente mese - dovrà anche fissare l’entità degli indennizzi economici che sostituiranno la reintegra, nonché chiarire se la nuova disciplina si applichi anche alle imprese fino a 15 dipendenti, per le quali, come noto, non trova applicazione l’art. 18 dello Statuto del Lavoratori. Nell’ambito della delega è poi prevista la revisione della disciplina delle mansioni, che ha la finalità di rendere più agevole per i datori di lavoro la variazione delle mansioni dei dipendenti, probabilmente anche con la possibilità di assegnazione di mansioni inferiori a quelle di assunzione, pur con limiti alla modifica dell’inquadramento. A tale riguardo, il provvedimento prevede che i casi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, per i quali sarà possibile modificare le mansioni, devono essere individuati sulla base di parametri oggettivi. Ulteriori ipotesi di revisione della disciplina delle mansioni potranno, inoltre, essere individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello. Il provvedimento prevede, inoltre, un ulteriore intervento sullo Statuto dei lavoratori volto ad effettuare una revisione della disciplina dei controlli a distanza: tale intervento, come specificato dalla norma, sarà limitato ai controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, con esclusione quindi di controlli sui singoli lavoratori. In tal senso la norma dovrebbe consentire di adattare la previsione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori al progressivo evolversi delle tecnologie, in particolare informatiche, introdotte sul luogo di lavoro. La delega dovrà essere attuata contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. La legge contiene, poi, un principio di delega volto all’introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, “fino al loro superamento” (tale precisazione sembra lasciare intendere che, nell’ambito del riordino dei contratti di lavoro vigenti, in sede di decretazione delegata sarà previsto il superamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il testo della delega specifica che tale compenso minimo concerne i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito alle prestazioni di lavoro accessorio è prevista l’estensione di tale tipologia a tutti i settori produttivi con contestuale rideterminazione delle relative aliquote contributive. È, inoltre, prevista la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. All’interno del comma 7, è stato, infine, inserito anche uno specifico principio di delega mirato a rafforzare gli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro. I commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a garantire un adeguato sostegno alla genitorialità e a favorire le opportunità di conciliazione vita – lavoro, anche attraverso l’estensione dell'indennità di maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici, un tax credit per le lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché attraverso l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Area Lavoro Confartigianato, Marco Carloni, tel. 0187.286629.

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