È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Collegato Lavoro” recante disposizioni in materia di lavoro. Il testo è entrato in vigore il 12 gennaio 2025. Tra i temi principali si segnalano i seguenti.
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore ne dà comunicazione alla competente sede territoriale dell’INL, che può verificarne la veridicità. Qualora il lavoratore non riesca a dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per un fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza, il rapporto si intende risoluto per volontà del lavoratore e, conseguentemente, subentra la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche.
Fatto salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto. Il periodo di prova non deve essere inferiore a 2 né:
- Superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi;
- Superiore a 30 giorni per i contratti con durata da 6 a 12 mesi.
Rientrano nella definizione di attività stagionali, per le quali è previsto un regime di esenzione rispetto ad alcuni profili della disciplina dei contratti a termine (durata massima, limiti quantitativi, rinnovi e proroghe, stop & go), anche le attività individuate dai contratti collettivi, compresi quelli già vigenti, alla data di entrata in vigore della legge, e riferibili a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi.
Le risorse finora destinate solo al finanziamento della formazione di base e trasversale nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ora possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di apprendistato. Viene inoltre stabilita la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello sia in apprendistato professionalizzante che in apprendistato di terzo livello.
L’ipotesi di visita medica preventiva in fase pre-assuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva e viene riconosciuta la competenza esclusiva al medico competente (venendo meno la competenza delle ASL). Il medico competente deve inoltre tenere conto delle risultanze degli esami e delle indagini già effettuate dal lavoratore e risultanti dalle copie della cartella sanitaria e di rischio al fine di evitarne la ripetizione.
È consentito l’uso dei locali sotterranei a condizione che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e che siano garantite le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore comunica tramite PEC al competente ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione che dimostri i requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione, a meno che non vengano richieste ulteriori informazioni. In questa ipotesi, l’uso dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni richieste salvo espresso divieto da parte dell’INL.