FGas: in sintesi le novità in vigore dal 24 Gennaio 2019

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14/02/2019
Cosa prevede il DPR 146/2018?
I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.
I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

Estensioni delle certificazioni già emesse
L’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) 303/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione nella quale attesti:
- di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.

Sorveglianza
Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale. A questo scopo, la persona fisica certificata dovrà inviarci la seguente documentazione:
- un documento “emesso” dalla Banca Dati, nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato;
- una dichiarazione nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato (nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi);
- conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.
In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti precedenti, AICQ SICEV sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmetterà la documentazione prevista ai punti precedenti, AICQ SICEV provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell’esame teorico e pratico). AICQ SICEV, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunicherà alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

Ed inoltre...
- è richiesta la certificazione delle persone che svolgono l’attività di assistenza e di smantellamento degli impianti;
- è ridefinita la carica minima di F-Gas per le attrezzature, pari o superiore a 5 tonnellate equivalenti di CO2, soggette al controllo delle perdite;
- è mantenuto il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
- è istituita la nuova Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio.
 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare le sedi territoriali di Confartigianato
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