Prevenzione infortuni: modificata la normativa per le imprese

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17/11/2014

L’attuale normativa in materia di prevenzione infortuni consente al datore di lavoro di elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) entro 90 giorni dalla prima applicazione della normativa nella sua impresa, od entro 30 giorni nel caso di variazioni significative ai fini della sicurezza dei lavoratori. Questi termini significano che la valutazione dei rischi in azienda deve essere comunque “pensata” subito, per garantire e tutelare la salute dei lavoratori, ma l’evidenza che tale ragionamento è stato debitamente assolto è dimostrabile con i termini sopra citati.
Con la pubblicazione il 30 Ottobre della Legge 161/2014, si introduce però anche l’obbligo di dare immediata evidenza documentale di avere adempiuto ad una serie di obblighi che caratterizzano e costituiscono parte fondamentale della valutazione dei rischi. Questi elementi sono:
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere (...);
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Nel caso di rielaborazione della valutazione di rischi, l’evidenza dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione. Da un punto di vista strettamente pratico, l’introduzione di queste due novità elimina di fatto la possibilità di redigere il DVR entro i suddetti 90 giorni (o 30 per le variazioni).
Per approfondire la normativa e predisporre la documentazione è possibile tel. 0187.286632.
 

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