Sicurezza sul lavoro:obblighi formativi per i neoassunti

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21/08/2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 fa chiarezza sugli obblighi formativi per i neoassunti, superando definitivamente la formulazione del precedente accordo del 2011 "entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione".

Questa frase era stata per anni oggetto di interpretazioni contrastanti e diverse sentenze l'avevano già ritenuta non conforme, poiché rinviare la formazione dopo l'avvio delle attività lavorative contrasta con i principi fondamentali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, ovvero "in occasione" di:

     a) costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro

     b) trasferimento o cambiamento di mansioni

     c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose

QUINDI RISULTA IMPORTANTE che i lavoratori NON possono essere adibiti ad alcuna mansione prima del completamento della formazione obbligatoria sulla sicurezza.

 

SANZIONI

Per la mancata formazione sono previste:

  • Arresto da 2 a 4 mesi
  • Ammenda da € 1.200 a € 5.200

 

Consigliamo vivamente dunque di:

  • Organizzare la formazione preventivamente rispetto all'avvio delle attività lavorative.
  • Evitare l'assegnazione di qualsiasi compito prima del completamento del percorso formativo.

 

I nostri uffici Ambiente e Sicurezza sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.