Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 fa chiarezza sugli obblighi formativi per i neoassunti, superando definitivamente la formulazione del precedente accordo del 2011 "entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione".
Questa frase era stata per anni oggetto di interpretazioni contrastanti e diverse sentenze l'avevano già ritenuta non conforme, poiché rinviare la formazione dopo l'avvio delle attività lavorative contrasta con i principi fondamentali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, ovvero "in occasione" di:
a) costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
b) trasferimento o cambiamento di mansioni
c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
QUINDI RISULTA IMPORTANTE che i lavoratori NON possono essere adibiti ad alcuna mansione prima del completamento della formazione obbligatoria sulla sicurezza.
SANZIONI
Per la mancata formazione sono previste:
- Arresto da 2 a 4 mesi
- Ammenda da € 1.200 a € 5.200
Consigliamo vivamente dunque di:
- Organizzare la formazione preventivamente rispetto all'avvio delle attività lavorative.
- Evitare l'assegnazione di qualsiasi compito prima del completamento del percorso formativo.
I nostri uffici Ambiente e Sicurezza sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.