ALIMENTARE: Chiarimenti applicazione DPCM 22 marzo 2020

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25/03/2020

In riferimento a varie richieste relative ad ottenere chiarimenti sull’applicazione nel settore alimentare del DPCM 22 Marzo scorso riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020,n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” vi forniamo i seguenti elementi di interpretazione.

Fermo restando che la modalità da asporto continua ad essere impedita per le imprese rientranti nell’attività di ristorazione (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, etc.), come espressamente indicato nelle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riteniamo che il DPCM del 22 marzo confermi la possibilità per le sopra citate attività di effettuare la “consegna a domicilio”, nonostante che nell'art. 1 comma 1 lett. a) venga citato solo il riferimento per le attività commerciali a quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo e non si faccia espressa menzione a quanto indicato nello stesso per la ristorazione e quindi per la deroga concessa per la “consegna a domicilio”

L'interpretazione di Confartigianato è sostenuta sulla base di quanto affermato all'art. 1 comma 1 lett f) ossia che "è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di..... (omissis)...nonchè di prodotti agricoli e alimentari" e di quanto disposto all'art. 2 comma 1 ovvero che"Le disposizioni del presente decreto .....(omissis)... si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo....", per cui le norme del DPCM del 22 marzo di fatto s'integrano e non sostituiscono quelle del DPCM dell'11 marzo.

Ricordiamo che, come indicato nelle FAQ sopra richiamate, la "consegna a domicilio", deve essere svolta "nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto" ed evitando che al momento della consegna ci siano "contatti personali a distanza inferiore a un metro".

Nel caso in cui l’impresa non avesse segnalato al momento d’inizio attività l’utilizzo di appositi veicoli per poter effettuare il trasporto della sua produzione, ora per svolgere il servizio della "consegna a domicilio" dovrà chiaramente presentare telematicamente al Suap di competenza una SCIA relativa al "TRASPORTO DI ALIMENTI CON MEZZI PROPRI", con l’indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati.

Riguardo a questa ultima incombenza per le imprese, in considerazione della situazione di emergenza in cui ci si trova e dei tempi alquanto lunghi occorrenti per predisporre l’aggiornamento richiesto del piano di autocontrollo aziendale per contenere l’analisi e la valutazione dei rischi connessi al trasporto, Confartiginanato sta verificando la possibilità, tramite richiesta ai Ministeri competenti, di poter ottenere in via eccezionale per tutto il periodo dell’emergenza, una deroga dalle procedure previste, magari con una semplice autocertificazione, da parte delle imprese, dell’idoneità igienico-sanitaria del veicolo adibito al trasporto di alimenti,onde consentire loro di poter effettivamente operare fin da subito.

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