Decreto Legge “Cura Italia” Indicazioni operative INPS sul voucher baby sitting “COVID 19”

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25/03/2020

L'INPS con circolare n. 44/2020 fornisce le indicazioni operative e procedurali per la fruizione del voucher baby sitting “COVID 19” previsto dall’art. 23 del D.L. n. 18/2020.

Con successivo messaggio dell’Istituto verranno rese note la procedura e la modulistica per l’acquisizione delle domandedi bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati: pertanto, ad oggi non è ancora possibile inviare le domande.

Nel fare seguito alla circolare confederale prot. N. 369 del 23 marzo u.s., Vi informiamo che l’INPS con la circolare n. 44/2020 (v. allegato) ha fornito le indicazioni operative per la fruizione del voucher baby sitting (art. 23, D.L. n. 18/2020), quale misura alternativa al congedo parentale straordinario di 15 giorni.

Si evidenzia, tuttavia, che al momento non è ancora possibile presentare le domande per l’accesso al beneficio: con successivo messaggio dell’Istituto saranno, infatti, rese note la procedura e la modulistica per l’acquisizione delle istanze.

La circolare, tuttavia, anticipa che sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’INPS attiverà il monitoraggio della misura, comunicando l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi stanziati per la misura.

Di seguito si illustrano gli aspetti più rilevanti della circolare, che approfondisce in maniera più puntale quanto già indicato nel messaggio n. 1281/2020.

1) BENEFICIARI

Il bonus, fruibile fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, spetta ai lavoratori dipendenti privati, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e ai lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS) che siano:

  • genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap grave, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il beneficio:

  • non è fruibilese l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo;

  • è cumulabilecon i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) e con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

2) MISURA DEL BENEFICIO E REQUISITI ANAGRAFICI DEL MINORE

In merito alla misura del beneficio, tenuto conto che il voucher è erogato in relazione al nucleo familiare, la circolare chiarisce che, nell’ipotesi in cui all’interno della medesima famiglia siano presenti più soggetti minori, fermo restando il rispetto dei requisiti anagrafici, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite complessivo di 600 euro.

In tal caso, in sede di domanda dovrà essere indicato un importo parziale per ciascun minore: a titolo esemplificativo, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato nella domanda un importo parziale per ciascun minore, fino a concorrenza dell’importo massimo erogabile di 600 euro.

Per quanto concerne il limite d’età di 12 anni (non applicato in presenza di minori con handicap grave), la circolare evidenzia che tale requisito verrà considerato alla data del 5 marzo 2020 (data a partire dalla quale è stata disposta la sospensione della didattica).

Pertanto, il bonus potrà essere riconosciuto a condizione che il minore non abbia già compiuto i 12 anni alla data del 5 marzo.

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità:

  • WEB- www.inps.it - sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;

  • CONTACT CENTER INTEGRATO- numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

  • PATRONATI.

4) EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il voucher è erogato mediante il libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017: il genitore beneficiario ed il prestatore di lavoro dovranno quindi preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali.

A tal fine, l’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;

  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;

  • tramite gli intermediari abilitati di cui alla legge n. 12/1979 o i patronati.

Per quanto riguarda la gestione del libretto famiglia, la circolare ricorda in particolare che:

  • le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve esser necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo di 600 euro);

  • potranno essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici;

  • al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020;

  • non trova applicazione l’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017: pertanto, limitatamente al bonus “COVID 19”, il prestatore di lavoro occasionale remunerato potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

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