CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione

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26/08/2024

È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022. L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede  il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo  ‘una tantum’  per il periodo di  carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento. Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore  accordo integrativo per le  imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. 

Per avere maggiori informazioni potete contattare l'Area Lavoro Confartigianato, tel 0187286629-63

Ecco le causole del CCNL:

Aumento complessivo dei minimi tabellari  pari a 

  • 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
  • 198,00 euro per il livello 3A  Panificazione),

 da riparametrarsi  per gli  altri livelli e  da erogarsi in 4 tranches:

  •     60,00 euro dal 1° aprile 2024;
  •     40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
  •     55,00 euro dal 1° novembre 2025;
  •     51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.

Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024  e gli arretrati entrano nella busta paga di  giugno 2024.

 

Prevista inoltre  ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:

  •     80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
  •     80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

da riproporzionare in base alla durata del rapporto o  alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.

Eventuale  superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza  con cessazione da marzo 2024

Imprese non artigiane del settore Alimentare

Per le imprese  fino a 15 dipendenti,  oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024,  p nuovo incremento  di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137,  da erogare come segue : 

  •     60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
  •     60,00 euro dal 1° gennaio 2026.

Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

Dal 1° giugno 2024  sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli,  e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in  part time. 

L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:

  •     100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
  •     100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.

Le novità contrattuali sono le seguenti:

Lavoro intermittente   

 il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:

  •     lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
  •     ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari  per le  attività di vendita.

con  un’indennità di chiamata  nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.

Apprendistato professionalizzante

Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro

Congedi per le vittime di violenza di genere

Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche  la possibilità di  ulteriori 3  mesi aspettativa,  di cui  2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.

Permessi parentali 

Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.