Artigiani edili: primo contratto integrativo provinciale anche per il settore artigiano

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28/07/2016

Forniamo una sintesi del contenuto del primo contratto integrativo provinciale rivolto anche alle imprese artigiane, siglato dalle Parti Sociali il 12 luglio scorso.

 

Occorre anzitutto rilevare il principale elemento di novità, costituito dal fatto che, per la prima volta, il Contratto vede la stipula congiunta di tutte le Organizzazioni datoriali presenti sul territorio, cioè ANCE, Confartigianato e CNA, costituendo pertanto il Contratto Integrativo sia del CCNL Industria che del CCNL Artigiano.

 

Il secondo elemento è costituito dal fatto che, per quanto attiene i principali contenuti economici, il rinnovo tiene conto della stagnazione congiunturale e pertanto, per la prima volta dal dopoguerra, non risponde alle abituali logiche incrementali della retribuzione o delle sue componenti accessorie, mantenendo sostanzialmente invariato il carico contributivo e incentivando la premialità, concentrandosi su una più efficace razionalizzazione complessiva del sistema delle regole.

 

 

-         Premessa: accentua l’impegno delle Parti nell’azione di contrasto al mancato rispetto delle regole, inserendo il riferimento all’uso incontrollato e distorsivo dei voucher e dei contratti a chiamata.

 

-         Art.2 Orario di lavoro: eleva da 1 a 3 milioni di euro il valore delle opere per le quali possono essere concordati con i Sindacati regimi diversificati di lavoro e eventuali condizioni accessorie.

 

-         Art.3 EVR: viene recepito il tetto nazionale del 4% determinato dal CCNL, il quale tuttavia, verificato sui parametri provinciali relativi al 2016, conduce a risultato zero. L’EVR, pertanto, non trova applicazione.

 

-         Art.9 Indennità sostitutiva di mensa: viene elevata a 9,50 euro, valore prossimo al costo ormai sostenuto dalla stragrande maggioranza delle imprese per la fornitura di un pasto caldo o del servizio di mensa.

 

-         Art.10 Indennità di trasporto: viene elevata a 3 euro per gli aventi diritto.

 

-         Art.12 Accantonamenti in Cassa Edile: nella sostanza invariato, con l’inserimento di precisazioni per la CIGO delle Aziende interinali e il rinvio della parte relativa alle modalità di versamento alla più appropriata sede del Regolamento della Cassa Edile pubblicato e aggiornato on-line.

 

-         Art.14 Enti Paritetici:Si limita a prendere atto della recente fusione dell’Ente Scuola Edile e del CPT nell’Ente Unificato.

 

-         Art.16 Vestiario: il requisito delle ore lavorate è relativo a quelle maturate presso la Cassa Edile di Savona. Viene inoltre riformata la modalità di fornitura, tramite la forma dell’acquisto collettivo da parte della Cassa stessa.

 

Art.18 Contribuzioni in Cassa Edile: vengono modificate alcune aliquote, come da tabella di raffronto, con la precisazione che le medie tengono conto del rapporto Imprese iscritte/Imprese-bonus Le modifiche mantengono pressoché invariato il carico contributivo, potenziando il delta della premialità, che passa dall’attuale 3,15% a 3,50%.

Vengono inoltre semplificati e razionalizzati i requisiti accesso, e viene istituito uno sgravio di 200 euro per le imprese che ospitano gli stages formativi dell’Ente Unico.

 

-         Art.26 RLST: per la minoranza di imprese non dotate di un RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il contributo RLST è elevato a 0,55%.

 

-         Artt.23 e 26 Vacanza contrattuale e decorrenza: per consentire un agevole aggiornamento dei programmi-paga, la decorrenza è fissata al 1° ottobre 2016, mese di retribuzione nel quale è prevista la corresponsione di una “una tantum” di 100 euro compensativa di due anni di vacatio contrattuale.

 

-         La normativa per gli impiegati relativa alle Indennità di mensa e di trasporto prevede adeguamenti percentualmente uguali a quella per gli operai.

 

In allegato il testo integrale

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